Il rapporto tra Sound Project Sas e l’acquirente è regolamentato dal Decreto Legislativo sotto esposto:
LEGGE CVII
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185
pubblicato
nella G.U. 21 giugno 1999, n. 143
Attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di
contratti a distanza.
1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di
un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la
persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a),
agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente
svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei
contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le
dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto è riportato nell’allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI
COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la
cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei
fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai
contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi
finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato
II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla
vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita
all’asta.
3. Informazioni per il consumatore
1. In
tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il
consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del
fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del
servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della
consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di
esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità
e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del
diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di
comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla
tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del
prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata
o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo
commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo
chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati
alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l’identità del fornitore e lo scopo commerciale della
telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono
fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso,
sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all’articolo 4.
4. Conferma scritta
delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed
a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 3,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e
le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5,
inclusi i casi di cui all’articolo5, comma 2;
b) l’indirizzo geografico
della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in
caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e
siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto
di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo
4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo
la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia
soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio
del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi,
dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso
accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di
servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore,
prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a
fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in
grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o
chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere
rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di
fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e
riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di
recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una
comunicazione scritta all’indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore
successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non
può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla
data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal
consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente
articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto
di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni
del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme
versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui
il fornitore è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il
contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso
conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E’ fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva
la corresponsione degli interessi legali maturati.
6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti,
il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l’ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione
dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità,
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro
il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità
di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme
eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità
equivalenti o superiori.
7. Esclusioni
1. Gli
articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai
contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti
di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla
ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo stabilito.
8. Pagamento mediante
carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento
mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da
comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e),
del presente decreto legislativo.
2. L’istituto di emissione della
carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione
mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
fornitore o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del
Decreto Legge 03 maggio 1991, n. 143 (riportato alla voce SICUREZZA
PUBBLICA), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 luglio 1991, n.
197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di
addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
9. Fornitura non richiesta
1. E’
vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una
sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta
di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione
corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
10. Limiti all’impiego di
talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L’impiego
da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di un fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di
comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I
diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare
al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
12. Sanzioni
1.
Fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4,
6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola
l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le
modalità di cui all’articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da
questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di
particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla
voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO). Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689
(riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), all’accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è
presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e
dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale
dell’operatore commerciale.
13. Azioni
collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata al
n. CIII).
14. Foro competente
1. Per le
controversie civili inerenti dall’applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del
luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
15. Disposizioni transitorie e
finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla
emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle forme
speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si
applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel
presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo
entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
I
Tecniche di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d):
- stampati senza indirizzo;
- stampati con indirizzo;
-
lettera circolare;
- pubblicità stampa con buono d’ordine;
-
catalogo;
- telefono con intervento di un operatore;
- telefono
senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata,
audiotext);
- radio;
- videotelefono (telefono con immagine);
-
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
- posta elettronica;
- fax;
- televisore
(teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi
finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):
- servizi di
investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
-
servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi pensione;
- servizi
riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono
in particolare:
- i servizi di investimento di cui all’allegato della
direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti
collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
- le operazioni che rientrano nelle attività di
assicurazione e di riassicurazione di cui:
* all’articolo 1 della
direttiva 73/239/CEE;
* all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
*
alla direttiva 64/225/CEE;
* alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.